Quello che è successo non è passato inosservato e, adesso, è ufficiale la penalizzazione con la maxi squalifica: i dettagli.
Come viene riportato da ‘campobasso.iamcalcio.it’, sarebbero ben cinque gli anni lontano dai campi di gioco.
“Questa la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nei confronti del calciatore del San Marco La Catola Francesco Ferrara, reo di aver colpito con una testata al volto il direttore di gara. Il fatto è avvenuto domenica durante il secondo tempo della gara Santeliana-San Marco La Catola, terminata con il risultato di 8-1 per i locali. Punita anche la società con due punti di penalizzazione in classifica”.
Cinque anni squalifica: così ha deciso il Giudice Sportivo Territoriale
“Atti trasmessi alla Procura Federale che dovrà valutare la condotta di due dirigenti di un’altra società presenti alla gara che, alla fine della stessa, hanno rivolto espressioni offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro.
“Così, ripotano, sempre dal portale in questione: “Letto il referto arbitrale, i relativi supplementi ed allegati, rileva che al 20’ del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica adottata dell’arbitro, il calciatore FERRARA Francesco (San Marco La Catola 1984) lo colpiva con una testata un pieno volto che provocava forte dolore al naso, con fuoriuscita di sangue. Espulso, all’atto del provvedimento si avvicinava nuovamente all’arbitro con atteggiamento aggressivo e, liberatosi dalla stretta dei propri compagni che cercavano di mantenerlo, gli dava una forte spinta con entrambe le mani sul petto, facendolo indietreggiare di circa due metri. Una volta terminato l’incontro ed essere rientrato nel proprio spogliatoio, l’arbitro accusava un forte mal di testa, con giramento di testa e senso di vomito. Nel frattempo il capitano della società San Marco La Catola 1984, insieme ad altri compagni di squadra, chiedeva di entrare nello spogliatoio con l’intenzione di chiedere scusa per l’accaduto, ma l’arbitro non dava il consenso. Uscito dagli spogliatoi con l’intento di recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Campobasso, l’arbitro incontrava i dirigenti della società Celenza TOMA Giovanni e TROIANO Decia Domenico, riconosciuti per averli arbitrati in precedenza, i quali gli rivolgevano frasi offensive e minacciose. Accompagnato dal dirigente della società Santeliana COLAVITA Cesare, l’arbitro saliva senza problemi sulla propria auto per dirigersi verso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Campobasso dove gli veniva diagnosticata una contusione massiccio facciale, osse nasali, cervicalgia post traumatica e contusione del capo, con n. 6 giorni di prognosi s.c., come da allegato certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Questo GST ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore Ferrara Francesco configuri una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, condotta violenta, che rientra tra quelle previste dall’art. 35 CGS. Nel caso di specie, infatti, si rinviene un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzatosi in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività, secondo la definizione del legislatore federale. Ritiene inoltre che i fatti riportati relativamente alla condotta dei due dirigenti della società Celenza, Toma Giovanni e Troiano Decia Domenico, necessitino di specifici accertamenti da parte dell’On.le Procura Federale cui si demandano gli atti al fine di accertare quanto accaduto. Per tutti questi motivi, visti ed applicati gli artt. 35 CGS, così come recentemente modificato dal Comunicato Ufficiale n. 165/A FIGC del 20 aprile 2023 e 50, comma 3 CGS la decisione di di squalificare il calciatore FERRARA Francesco (San Marco La Catola 1984) fino a tutto il 30 giugno 2028 (ai sensi del comma 4, del citato art. 35 CGS); tale sanzione deve essere considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara (ai sensi del comma 7 del citato art. 35); di infliggere alla società San Marco La Catola 1984 la sanzione di numero due punti di penalizzazione in classifica (ai sensi del comma 5bis, del citato art. 35 CGS); 3. di trasmettere gli atti all’On.le Procura Federale per verificare gli atti segnalati in ordine alla condotta tenuta dai due dirigenti Toma Giovanni e Troiano Decia Domenico della società Celenza”.